giovedì 27 ottobre 2016

I Laureati in Chiropratica sono abilitati all'esercizio della professione in Italia.

I Laureati in Chiropratica sono abilitati all'esercizio della professione.
LEGITTIMAZIONE DOTTORATO DI LAUREA IN CHIROPRATICA
La legittimazione dell’esercizio di questa professione è sancito ai più alti livelli, l’Ordinanza n. 149/88 della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di CHIROPRATICO ( principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le vari medicine alternative/complementari in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l’esercizio della professione
di Chiropratica, Osteopatia, Naturopatia e tutte le medicine naturali non convenzionali , che la nostra legge ignora. Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex Art. 35, comma Cost…..ed ex Art. 41 Cost……).
Si considera legittimata ad operare in favore di studenti Italiani in forza del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 2 Febbraio 1948 e ratificato con legge 18 Giugno 1949 n.385 il quale, in particolare all’Art. 1, paragrafo 2 .
SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 3^ SEZIONE PENALE
Si è espressa favorevolmente in merito all’uso puramente Accademico del Titolo degli Stati Uniti d’America.
SENTENZA 519/95: La Pretura di Trento (nello stesso senso il GIP di Arezzo del 6 Settembre 2002 proc. N. 189/2001) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico e Chiropratico (costituito da una speciale tecnica manipolazione degli elementi ossei del corpo umano)rientrino nel campo dell’esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all’ambito proprio della medicina anche Giurisprudenza Amministrativa (T.A.R. Veneto Sez. 1 n.213/93, si muove nella medesima direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata dagli Artt. 35 e 41 comma 1 Cost. e Art. 229 Codice Civile, l’esercizio delle professioni per cui la Legge non abbia istituito un’apposito albo è in linea di principio libero.
OGGI
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 285
SENATO DELLA REPUBBLICA
Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 dicembre 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
“È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.”
Ad oggi 27/10/2016 la mancata istituzione del Registro da parte del Ministero della Salute, non fa altro che causare confusione e problemi alla professione creando discriminazione con le altre professioni sanitarie primarie in Italia.

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