mercoledì 2 novembre 2016

Riforma per i liberi professionisti, ecco cosa cambia.


È approdato nelle scorse settimane in Aula al Senato il disegno di legge governativo "collegato" alla manovra di finanza pubblica concernente i rapporti di lavoro autonomo. L'obiettivo del testo è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Il provvedimento si compone di 22 articoli suddivisi in tre capi, ecco gli articoli più significanti: 


L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del capo I che riguarda i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo III del libro quinto del codice civile (articoli da 2222 a 2238), ovvero le prestazioni d'opera materiali e intellettuali. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del capo I tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 5 modifica l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre del 1986, n. 917, introducendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l'intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 8 che modifica l'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto “testo unico maternità e paternità”), stabilendo il principio secondo cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 9 estende la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995 possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio. Si prevede che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di tutela contro la malattia in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali si stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.


L'articolo 19 stabilisce che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza. 

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